Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della  giunta
regionale in carica con sede in Campobasso  per  la  declaratoria  di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 3, comma
1, della legge della Regione  Molise  del  27  agosto  2009,  n.  22,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del giorno 14
agosto 2009,  recante  «nuova  disciplina  degli  insediamenti  degli
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel
territorio della Regione Molise», per contrasto con  l'articolo  117,
terzo comma, nonche' con gli articoli 3 e 97  della  Costituzione,  a
seguito  della  determinazione  del   Consiglio   dei   ministri   di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta  del
giorno 9 ottobre 2009. 
    1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18  del  14
agosto 2009, risulta pubblicata la legge regionale 7 agosto 2009,  n.
22, recante «nuova disciplina degli insediamenti  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  nel  territorio
della Regione Molise». 
    Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 3,
comma 1, dispone testualmente che  «fermo  restando  quanto  previsto
all'articolo 12, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  gli  impianti  per   la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita' di
generazione non superiore a  1  Mw  elettrico  sono  autorizzate  dai
comuni competenti per territorio secondo  le  procedure  semplificate
stabilite dalle linee guida-regionali». 
    2. - In ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale  del
riportato articolo  3,  comma  1,  si  osserva  che  tale  previsione
configura un riparto di  funzioni  autorizzative  diverso  da  quello
stabilito dall'articolo 12, commi 3 e 5, del decreto  legislativo  29
dicembre 2001/77/CE relativa alla produzione  dell'energia  elettrica
prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato   interno
dell'elettricita'.  L'articolo  12,  comma  3,  infatti,   stabilisce
testualmente che «la costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e riattivazione, come definiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica, rilasciata  dalla  regione  e  dalle  provincie
delegate dalla regione,  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  in
materia di tutela  dell'ambiente,  di  tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei  servizi  e'
convocata dalla regione entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della
domanda di autorizzazione.  Resta  fermo  il  pagamento  del  diritto
annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del  testo  unico  delle
disposizione legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
comma 4 e previa concessione d'uso del  demanio  marittimo  da  parte
della competente autorita' marittima.». 
    Il   successivo   comma   5,   a   sua   volta,    prevede    che
«all'installazione  degli  impianti  di  fonte  rinnovabile  di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c) per i quali non e'  previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano  le  procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
generazione sia inferiore alle soglie  individuate  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto, con riferimento alla  specifica  fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  di  cui
agli articoli 22  e  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  possono  essere  individuate   maggiori   soglie   di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di  installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della  denuncia  di
inizio attivita'». 
    Pertanto, accertato che l'articolo  12  del  d.lgs.  n.  387/2003
affida rispettivamente alle regioni  o  alla  provincia  delegata  il
rilascio dell'autorizzazione  unica  alla  costruzione  ed  esercizio
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola
denuncia di inizio attivita' (DIA)  gli  impianti  stessi  unicamente
quando la loro capacita' di generazione  sia  inferiore  alle  soglie
individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo, risulta
chiaro che detto assetto di competenze,  nel  rispetto  dell'articolo
118 della Costituzione,  risponde  all'esigenza  di  attribuire  alle
regioni o alle province  le  funzioni  amministrative  relative  agli
impianti di grandi dimensioni, allo scopo di assicurarne  l'esercizio
unitario sul territorio nazionale, riservando ai comuni  soltanto  la
competenza relativa agli impianti di piu' piccole dimensioni,  per  i
quali tale esigenza non si pone e  per  i  quali  e'  sufficiente  la
presentazione della DIA. 
    L'impugnata norma regionale, nel fissare una  soglia  di  potenza
diversa da quanto previsto dalla citata  tabella  A,  viola  pertanto
l'assetto di competenze deciso conformemente  all'art.  118  cost.  e
viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,  in  relazione  ai
principi  fondamentali  in  materia  di   produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, come gia' esposto,  ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 «maggiori  soglie
di  capacita'  di  generazione  e   caratteristiche   dei   siti   di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia  di   inizio   attivita'»   sono   stabilite   con   decreto
interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. 
    Non appare quindi legittima una norma regionale che, al di  fuori
del quadro  tracciato  dal  legislatore  nazionale,  pone  soglie  di
potenza diverse  e/o  maggiori,  senza  nemmeno  distinguere  tra  le
diverse tipologie di fonte rinnovabile.