Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della giunta regionale in carica con sede in Campobasso per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'articolo 3, comma 1, della legge della Regione Molise del 27 agosto 2009, n. 22, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 18 del giorno 14 agosto 2009, recante «nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise», per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, nonche' con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 9 ottobre 2009. 1. - Nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009, risulta pubblicata la legge regionale 7 agosto 2009, n. 22, recante «nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise». Con riferimento a tale legge, il testo dell'impugnato articolo 3, comma 1, dispone testualmente che «fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita' di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzate dai comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle linee guida-regionali». 2. - In ordine alla denunciata illegittimita' costituzionale del riportato articolo 3, comma 1, si osserva che tale previsione configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dall'articolo 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2001/77/CE relativa alla produzione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. L'articolo 12, comma 3, infatti, stabilisce testualmente che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e dalle provincie delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita' marittima.». Il successivo comma 5, a sua volta, prevede che «all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'». Pertanto, accertato che l'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 affida rispettivamente alle regioni o alla provincia delegata il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attivita' (DIA) gli impianti stessi unicamente quando la loro capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo, risulta chiaro che detto assetto di competenze, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, risponde all'esigenza di attribuire alle regioni o alle province le funzioni amministrative relative agli impianti di grandi dimensioni, allo scopo di assicurarne l'esercizio unitario sul territorio nazionale, riservando ai comuni soltanto la competenza relativa agli impianti di piu' piccole dimensioni, per i quali tale esigenza non si pone e per i quali e' sufficiente la presentazione della DIA. L'impugnata norma regionale, nel fissare una soglia di potenza diversa da quanto previsto dalla citata tabella A, viola pertanto l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 cost. e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Infatti, come gia' esposto, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003 «maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attivita'» sono stabilite con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata. Non appare quindi legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile.